Art. 3.

      1. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Sulmona hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di L'Aquila.
      2. Fino alla data della elezione di cui al comma 1, gli adempimenti relativi alla costituzione e al funzionamento della nuova amministrazione sono adottati da un commissario straordinario, nominato dal Ministro dell'interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 2 sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di L'Aquila e di Sulmona.